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Giovedì 09 Giugno 2011 09:22
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Ambiente e Territorio /Urbanistica
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Riqualificazione delle zone bianche
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Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 995 del 27/05/2011
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Se il vincolo imponeva di costruire una scuola con relativo verde pubblico, realizzare una nuova sede stradale ed una autostazione, grava sul Comune l'obbligo di reintegrare la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto attraverso una nuova pianificazione?
1. Urbanistica - Piani urbanistici - Vincoli - Vincolo espropriativo - Zone destinate alla realizzazione di opere ad iniziativa della p.A. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Decadenza quinquennale
2. Urbanistica - Piani urbanistici - Vincoli - Scadenza - Vincoli espropriativi - Quinquennale - Obbligo di disporre una nuova destinazione urbanistica - Sussiste
3. Atto amministrativo - Atti di ritiro - Istanza di parte di annullamento in autotutela - Obbligo di provvedere per la p.A. - Non sussiste - Ragioni - Conseguenze - Silenzio-rifiuto - Non sussiste
1. Non possono sussistere dubbi in ordine alla decadenza quinquennale ex art. 9 co. 2, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ) della tipizzazione impressa ad un'area destinata in parte all'edificazione di una scuola materna con relativo verde pubblico, in parte alla realizzazione di una nuova sede stradale ed in parte alla realizzazione di una autostazione dal P.R.G.C.; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di aree destinate alla realizzazione di opere ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico e, quindi, di vincoli che non possono certo essere considerati di tipo conformativo, essendo, al contrario, finalizzati all'adozione di successivi provvedimenti di tipo espropriativo (1).
(1) T.A.R. Puglia Lecce 11-1-2005 n. 14.
2. A seguito del decorso del termine di cinque anni dall'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è necessario che il Comune provveda ad esitare l'istanza di parte volta ad integrare la programmazione urbanistica attraverso un provvedimento che attribuisca alle "aree bianche" una nuova destinazione urbanistica. Il procedimento instaurato a seguito di atto di diffida deve concludersi con un provvedimento espresso (art. 2 co. 1, L. n. 241/1990) che in mancanza di termini specifici, deve essere emanato entro trenta giorni, come previsto dall'art. 2 co. 2, L. n. 241/1990.
3. Non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio - rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall'art. 21 bis, L. 7 agosto 1990 n. 241. Infatti, il potere di autotutela si esercita d'ufficio e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c'è alcun obbligo giuridico di provvedere e non costituisce inadempimento la risposta espressa in relazione all'istanza del privato (2).
(2) Cons. Stato, sez. VI, 6-7-2010 n. 4308; T.A.R. Marche, sez. I, 8-11-2010 n. 3373; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5-7-2010 n. 22486.
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N. 995/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 402 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2011, proposto da:
A. M. e A. P., rappresentati e difesi dagli avv. Antonio P. Nichil, Rosaria Romano, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;
contro
Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; Regione Puglia;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'inutile decorso del termine di giorni 30 dalla notifica dell'atto di diffida stragiudiziale del 17/12/2010 al Comune di Manduria, pervenuto in data 30/12/2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Manduria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Nichil per i ricorrenti e l'Avv. Di Giovanni per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di un terreno in Brindisi, via ...omissis..., distinto in catasto al foglio n. 48, p.lla 515.
Il suddetto immobile veniva tipizzato dal vigente P.R.G.C. approvato con delib. 13 aprile 1970 n. 13, in parte come zona destinata all'edificazione di una scuola materna con relativo verde pubblico, in parte alla realizzazione di una nuova sede stradale ed in parte alla realizzazione di una autostazione.
Essendo scaduto il vincolo per decorso del quinquennio, presentavano un ricorso in materia di silenzio rifiuto che era accolto dal T.A.R. con la sentenza n. 14 del 2005; la successiva sentenza n. 3527 del 2005 nominava un Commissario ad acta, individuato nell'Arch. G. T., che adottava una deliberazione (la n. 1 del 2006), attribuendo all'area di proprietà dei ricorrenti la destinazione C/2-semintensiva.
Dopo la presentazione di un'osservazione e la trasmissione alla Regione Puglia di documentazione integrativa, la Giunta Regionale, con deliberazione 11 dicembre 2007 n. 2132, rilevava come e rinviava la variante al Comune di Manduria, <
>.
A seguito di presentazione di ulteriore ricorso in materia di silenzio rifiuto da parte dei ricorrenti (accolto con la sentenza n. 3626 del 2008 del T.A.R., che ha dato successivamente vita alla nomina di altro Commissario ad acta, con la sentenza 2273/2009), il Commissario Prefettizio al Comune di Manduria, con la deliberazione n. 11 del 25 novembre 2009, riadottava la variante, richiamando sostanzialmente la motivazione già posta a base della deliberazione 16 gennaio 2006 n. 1 del Commissario ad acta; con deliberazione 26 aprile 2010 n. 1067, la Giunta Regionale rinviava definitivamente la variante al Comune di Manduria, ai sensi dell'art. 16, 11^ comma della l.r. n. 56 del 1980, richiamando sostanzialmente le ragioni di diniego già esplicitate con la precedente deliberazione 11 dicembre 2007 n. 2132.
In data 30 dicembre 2010, i ricorrenti notificavano all'Amministrazione comunale di Manduria atto di diffida invitandolo <
>; non ricevendo risposta, presentavano il presente ricorso chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza e la declaratoria dell'obbligo per il Comune di Manduria di pronunciarsi sul detto atto di diffida.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale di Manduria.
Alla camera di consiglio del 27 aprile 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, deve rilevarsi come non possano sussistere dubbi in ordine alla decadenza ex art. 9, 2^ comma t.u. 8 giugno 2001, n. 327 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ) della tipizzazione impressa all'area di proprietà dei ricorrenti (in parte a zona destinata all'edificazione di una scuola materna con relativo verde pubblico, in parte alla realizzazione di una nuova sede stradale ed in parte alla realizzazione di una autostazione) dal P.R.G.C. approvato con delib. 13 aprile 1970 n. 13; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di aree destinate alla realizzazione di opere ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico e, quindi, di vincoli che non possono certo essere considerati di tipo conformativo, essendo, al contrario, finalizzati all'adozione di successivi provvedimenti di tipo espropriativo (in questo senso, si veda la precedente sentenza 11 gennaio 2005, n. 14 del T.A.R.).
E' poi ormai abbondantemente decorso il termine di cinque anni dall'imposizione del vincolo, avvenuta con la deliberazione di approvazione del P.R.G.C. di Manduria.
Essendo ormai ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento (da individuarsi, in mancanza di termini specifici, nel termine sussidiario di trenta giorni, previsto dall'art. 2, 2^ comma della l. 7 agosto 1990 n. 241, nel testo modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69), deve trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1^ comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito dell'atto di diffida notificato in data 30 dicembre 2010.
A questo proposito, la Sezione ritiene necessario precisare, in presenza di una complessa formulazione dell'atto di diffida, che l'obbligo di provvedere con un procedimento espresso non può certo essere riferito al precedente procedimento di riqualificazione originato dalla deliberazione n. 1 del 2006 adottata dal Commissario ad acta (l'Arch. G. T.) nominato dal T.A.R. con la sentenza n. 3527 del 2005; il procedimento in questione, si è, infatti, definitivamente concluso con la deliberazione 26 aprile 2010 n. 1067 della Giunta Regionale (che ha rinviato definitivamente la variante al Comune di Manduria, ai sensi dell'art. 16, 11^ comma della l.r. n. 56 del 1980) e non sono più presenti attività procedimentali del Comune di Manduria o della Regione Puglia suscettibili di azionamento in sede di silenzio rifiuto.
L'obbligo di provvedere non può poi ovviamente investire l'esercizio dei poteri di autotutela (che è comunque prospettato nell'atto di diffida notificato in data 30 dicembre 2010); per giurisprudenza assolutamente univoca, non sussiste, infatti, l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sulle istanze dei privati tese a sollecitare un provvedimento di autotutela, su rapporti ormai definiti, come quello che ci occupa: <> (Consiglio Stato, sez. VI, 06 luglio 2010, n. 4308; T.A.R. Marche, sez. I, 8 novembre 2010, n. 3373; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5 luglio 2010, n. 22486).
Al contrario, permane l'obbligo di provvedere sulla parte iniziale dell'atto di diffida notificato in data 30 dicembre 2010 ed in particolare, sulla diffida <
>; la conclusione con un provvedimento definitivo (ed infruttuoso per i ricorrenti) del precedente procedimento di riqualificazione urbanistica dell'area in discorso non esclude, infatti, la permanenza dell'obbligo di integrare la programmazione urbanistica con un provvedimento che attribuisca alle "aree bianche" in discorso una nuova destinazione urbanistica, a seguito del decorso del vincolo preordinato precedentemente imposto sulle stesse e successivamente scaduto.
In sede di obbligatoria integrazione della programmazione urbanistica, il Comune di Manduria dovrà poi dare applicazione ai principi pacificamente affermati dalla giurisprudenza in ordine alla necessità di una rigorosa ed effettiva istruttoria e di <> (Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; 15 settembre 2009, n. 5521; 26 febbraio 2008, n. 683), con particolare attenzione al tempo trascorso dall'originaria imposizione del vincolo e quindi al tempo in cui il diritto di proprietà è stato compresso.
La deliberazione di riqualificazione dell'area (adottata dall'Amministrazione o dal Commissario ad acta) dovrà poi ovviamente tenere conto della compatibilità tra la tipizzazione dell'area e le previsioni del D.R.A.G. (art. 20, 4^ comma l.r. 27 luglio 2001 n. 20).
Deve quindi essere affermato l'obbligo per l'Amministrazione comunale di Manduria di pronunciarsi con provvedimento espresso sull'atto di diffida notificato in data 30 dicembre 2010 dai ricorrenti, nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione ed entro il termine indicato in dispositivo; per l'ipotesi di eventuale inottemperanza dell'Amministrazione comunale di Manduria all'obbligo di provvedere affermato in sentenza, la Sezione nomina, fin da ora, a Commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Galatone, assegnandogli l'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni per procedere alla riqualificazione dell'area.
Delega il Presidente della Sezione per la liquidazione del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, già posto a carico, con la presente sentenza, del Comune di Manduria.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
a) ordina al Comune di Manduria di pronunciarsi, con provvedimento espresso e nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione, sull'atto di diffida notificato in data 30 dicembre 2010 dai ricorrenti, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
b) per l'ipotesi di perdurante inesecuzione da parte dell'Amministrazione comunale di Manduria dell'obbligo di provvedere, nomina un Commissario ad acta, individuato nel Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Galatone, assegnandogli ulteriori 90 (novanta) giorni per procedere alla riqualificazione dell'area;
c) delega il Presidente della Sezione per la liquidazione del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, posto a carico dell'Amministrazione comunale di Manduria.
Condanna l'Amministrazione comunale di Manduria al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del giorno 27 aprile e 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Antonio Cavallari
L'ESTENSORE
Luigi Viola
IL REFERENDARIO
Massimo Santini
Â
Depositata in Segreteria il 27 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)